Il privilegio del prestito agrario nel concordato preventivo. Normativa applicabile ai sensi degli artt. 43-46 T.U.B.

SOMMARIO

Il quadro normativo | Art. 43 T.U.B.: il finanziamento alle imprese | Artt. 44 e 45 T.U.B.: garanzie e fondo interbancario di garanzia | Art. 46 T.U.B.: riconoscimento del privilegio all’interno della procedura concordataria | Conclusioni | Guida all’approfondimento |

Il T.U.B. disciplina i crediti speciali, tra i quali il mutuo di scopo nel cui novero vanno ricompresi i contratti di finanziamento di credito agrario che possono effettuarsi mediante utilizzo di cambiale agraria ex art. 43. Si differenziano dal mutuo tipico per la loro natura consensuale e non reale e perché il conseguimento dello scopo previsto entra a far parte dello schema causale. Da ciò consegue che qualora fosse assente lo scopo di agevolare economicamente un soggetto giuridico operante nel settore agricolo, tale da far sorgere il sospetto che l’importo finanziato da parte dell’Istituto di Credito ed oggetto del prestito agrario potrebbe essere stato utilizzato per una finalità diversa rispetto a quella propria di questo tipo di finanziamento, la cambiale agraria debba ritenersi nulla per difetto originario di una valida causa. Da ciò l’inopponibilità alla procedura concordataria del privilegio, salva l’ammissione del capitale in linea chirografaria. L’Autore analizza la questione del privilegio bancario previsto dall’art. 46 TUB nel contesto della normativa del concordato preventivo.

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