(a cura di Luca Calò, of counsel di Tonucci & Partners, Crisi d’impresa)
“Le crisi vanno affrontate quando non ci sono perché è il momento in cui l’impresa dispone ancora delle risorse per capire e prevenire”.
Il codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore nel luglio scorso, contiene alcune novità rispetto alle responsabilità degli organi societari.
A chi gestisce e controlla le aziende, è richiesta una maggiore attenzione nel valutare eventuali indizi pre-crisi e quindi ricorrere alla immediata risoluzione per evitare una responsabilità, anche personale.
Ma come si potrà garantire la tempestività di segnalazione della crisi, in caso di: assenza di allerta interna, ovvero la mancanza di denunce presentate dal collegio sindacale, o di negligenza a seguito delle segnalazioni da parte dei Creditori pubblici qualificati – Inps, Inail, Ae e Aer?
Innanzitutto, resta fermo l’obbligo per gli amministratori (art. 377 CCII), di gestire l’impresa in funzione degli adeguati assetti e di compiere tutti gli atti necessari al conseguimento dell’oggetto sociale. Novità anche per gli organi di controllo che sono coinvolti con l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo la necessità di procedere all’istanza di accesso alla composizione negoziata.
È come dire: è meglio l’allerta interna che la segnalazione esterna, ai fini della responsabilità.
In merito alla gestione dell’impresa poi, il dovere a cui gli amministratori devono attenersi è quello di istituire assetti organizzativi per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale. In sostanza, è la previsione la responsabilità dell’imprenditore e degli organi sociali. Insomma, gli adeguati assetti e la segnalazione dei Cpq sono posti a tutela della corretta amministrazione e della continuità aziendale.
Infatti, mentre rimane in capo all’organo di controllo e al revisore (o società di revisione) l’obbligo di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo funzionamento (art. 2403 c.c.), gli amministratori che non abbiano dotato l’azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, capace di intercettare gli indizi di crisi e, soprattutto, la perdita della continuità aziendale, rispondono in proprio dei debiti della società (art. 377 CCII).
Sarà ritenuto responsabile l’amministratore che in base alla sua valutazione (conoscenze ed elementi a sua disposizione) non abbia predisposto le misure organizzative adeguate a far emergere tempestivamente la perdita della continuità aziendale. Novità rispetto alla precedente versione del codice della Crisi, è che oggi sarà ritenuto responsabile anche l’amministratore che a seguito di segnalazione dei Cpq, non abbia approntato gli interventi (tra cui la composizione negoziata) per evitare la degenerazione della crisi.
Per individuare la responsabilità, sarà valutato l’intervento dell’organo gestorio in funzione delle informazioni possedute dall’amministratore in quel momento, a prescindere dai risultati concretamente raggiunti. In fondo, la responsabilità dell’amministratore presuppone una condotta colposa o dolosa.
Rispetto alla responsabilità dell’organo di controllo, l’eventuale esonero va valutato in rapporto alla segnalazione che però non può certo valere come salvacondotto per sollevarsi da responsabilità che fossero già maturate fino a quel momento.
In sostanza: l’organo di controllo sarà sempre e comunque responsabile e non potrà invocare l’esonero automatico da responsabilità, a maggior ragione a seguito di una segnalazione esterna. La responsabilità sarà valutata facendo applicazione dei principi generali “quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica” (art. 2407 c.c.).